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Mutuo prima casa: agevolazioni e sgravi fiscali per gli under 36

Mutuo prima casa: agevolazioni e sgravi fiscali per gli under 36

Arrivano le agevolazioni per l’acquisto della prima casa per gli under 36. Tra le diverse misure inserite nel testo del Decreto Sostegni bis, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, non mancano gli aiuti a sostegno dei giovani che vogliono acquistare la loro prima abitazione.

Mutuo prima casa: cosa prevede il Decreto Sostegni bis

L’ultima bozza del Decreto Sostegni Bis, articolo 63, intitolato “Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione”, prevede agevolazioni per l’acquisto della prima abitazione da parte di giovani, che non hanno compiuto trentasei anni di età, non più fino al 31 dicembre 2022 ma fino al 30 giugno 2022.

Tra le novità introdotte dal Decreto vi sono l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e credito d’imposta pari all’imposta IVA, per le vendite che sono soggette all’imposta sul valore aggiunto. Sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale sarebbe, inoltre, eliminata l’imposta sostitutiva.

Mutuo prima casa: requisiti per ottenerlo

Il decreto Sostegni bis prevede che per le domande presentate a decorrere dall’entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022, alle categorie aventi priorità per l’accesso al credito, in possesso di un ISEE non superiore a 30 mila euro, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, è concessa la garanzia di Stato sull’80% dell’esposizione bancaria.

I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell’intervento del Fondo.

La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa (di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147), è incrementata di 290 milioni di euro per l’anno 2021 e di 30 milioni per l’anno 2022.

Mutuo prima casa: esenzioni

Sui mutui sulla prima casa, quindi, i soggetti di età inferiore a 36 anni (nell’anno in cui l’atto è rogitato) sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

Fanno eccezione le seguenti categorie di immobili:

  • categoria catastale A1, abitazioni di tipo signorile;
  • categoria catastale A8, abitazioni in ville;
  • categoria catastale A9, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

L’esenzione per la tassazione è relativa agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione, in relazione ai requisiti di cui sopra.

Naturalmente, le agevolazioni dovranno trovare conferma nel testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Sempre nella bozza del Decreto si legge che: “per gli atti relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d’imposta dell’ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”.

Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

I finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui sopra e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni o di decadenza di quest’ultime, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le relative disposizioni previste dalla nota II bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Fondo per le politiche giovanili

In seguito alle conseguenze causate dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo per le politiche giovanili, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2021 allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

Fonte: https://www.filodiritto.com/mutuo-prima-casa-agevolazioni-e-sgravi-fiscali-gli-under-36

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