Prima casa, più tempo per spostare la residenza.
Per gli interventi trainanti che fruiscono del 110%, l’acquirente dell’unità abitativa destinata a “prima casa” può beneficiare di più tempo per stabilire la residenza nel territorio del comune ove è ubicato l’edificio acquistato. Si allunga anche il termine per eseguire la cessione dei fabbricati interamente demoliti e ricostruiti, passando da diciotto mesi a trenta mesi.
Com’è noto è stato approvato dalle commissioni affari costituzionali e ambiente della Camera il testo del disegno di legge di conversione in legge (n. 3146-A) del dl 77/2021 (decreto “Semplificazioni”) concernente le disposizioni sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sulle semplificazioni (si veda, ItaliaOggi 21/07/2020)
Tra le numerose novità anche quelle riferite alla modifica della disciplina della detrazione maggiorata del 110% (superbonus), di cui all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferimento alla decadenza dell’agevolazione in presenza di violazioni formali.
In estrema sintesi, le modifiche riguardano gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico che non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle norme sulle distanze minime, di cui all’art. 873 c.c. e le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo che non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata; nel caso in cui le dette violazioni riscontrate siano, invece, rilevanti ai fini della fruizione delle agevolazioni, la decadenza dal beneficio si rende applicabile esclusivamente e limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.
Si conferma, inoltre, che devono essere considerati di manutenzione straordinaria, con presentazione della sola comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche gli interventi che riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti e, per gli interventi di edilizia libera, ai sensi del dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia); nella detta comunicazione è necessario indicare soltanto la descrizione dell’intervento.
Si ricorda, rinviando per maggior dettaglio all’art. 6 del dpr 380/2001, che sono ritenuti di edilizia libera gli interventi concernenti la manutenzione ordinaria, l’installazione delle pompe di calore, l’eliminazione di barriere architettoniche, talune opere temporanee, i movimenti di terra per l’esercizio dell’attività agricola, le serre mobili stagionali, le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta nonché i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici.
Nel caso di varianti in corso d’opera, le stesse dovranno essere comunicate a fine lavori, costituendo una mera integrazione della CILA presentata, senza obbligo di presentazione, alla conclusione dei lavori, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Ma, a queste modifiche, che impattano direttamente sulla disciplina del 110%, con l’introduzione del comma 10-bis all’art. 119 si stabilisce anche un allungamento del termine per la decadenza dell’agevolazione “prima casa”, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, da diciotto a trenta mesi nel caso di acquisto di immobili da sottoporre ad uno o più interventi “trainanti”, di cui alle lettere a), b) o c), del comma 1 del medesimo art. 119; si ricorda, infatti, che la nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al dpr 131/86 (Testo Unico Registro), richiede, tra le altre condizioni e per l’applicazione della detta agevolazione, che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza.
Infine, con un ulteriore comma (10-ter) si interviene anche sull’art. 16 del dl 63/2013, in tema di interventi antisismici, in particolare sul primo periodo del comma 1-septies, concernente l’applicazione delle detrazioni del 75% e dell’85% del prezzo delle unità immobiliari ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, disponendo che le dette detrazioni spettano anche quanto gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, non più entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori ma entro trenta mesi dalla medesima fine lavori, alla successiva alienazione dell’immobile; più tempo, quindi, per fruire delle detrazioni per la ricostruzione di case antisismiche.
Fonte: https://www.italiaoggi.it/news/prima-casa-piu-tempo-per-spostare-la-residenza-2527669
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